Agriturismi in Calabria
L’agriturismo è una forma di turismo nella quale i visitatori vengono ospitati presso un’azienda agricola e l’accoglienza è organizzata in connessione con l’attività agricola, esso rappresenta un importante strumento per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente.
Inizialmente nacque come una forma di accoglienza molto semplice da parte di contadini che mettevano a disposizione dei visitatori i prodotti tipici della terra e dell’allevamento, allestendo sommariamente alloggi in edifici aziendali resi disponibili dal rapido ridimensionamento degli occupati in agricoltura, in seguito, dopo la crisi dell’agricoltura del dopoguerra, furono introdotte nuove attività offrendo comfort e servizi adeguati alle esigenze del turismo moderno, pur coerenti con la connessione all’attività agricola prevista dalla legge. In crescita anche l’offerta di servizi didattici con la diffusione delle cosiddette fattorie didattiche che accolgono studenti e turisti per far conoscere i diversi aspetti dell’attività agricola e della preparazione di molti alimenti (vino, olio, miele, formaggi, salumi, ecc.).
Dapprima concentrata in piccole aziende agricole nelle zone collinari e montane, ad apertura prevalentemente stagionale, interessa oggi anche grandi aziende, pure di pianura, attive per l’intero arco dell’anno, ospitando per i fine settimana come per periodi più lunghi durante le vacanze estive, dando un prezioso sostegno ai redditi agricoli e contribuendo alla conservazione del paesaggio attraverso il recupero degli edifici rurali abbandonati, al consolidamento dell’occupazione in agricoltura, e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. L’agriturismo ha inoltre dato impulso allo sviluppo di altre forme di turismo rurale (piccoli alberghi di charme, bed and breakfast, case vacanze) che richiamano clienti ugualmente interessati al mondo agricolo, ma la cui attività è svincolata dalla concreta attività lavorativa nei campi.
Con varie denominazioni è presente negli Stati Uniti e in diversi paesi europei. In alcuni paesi non si distingue un agriturismo da un turismo rurale; in altri si accentua l’attenzione sullo stretta connessione con l’attività agricola e sull’aspetto solo sussidiario dell’attività turistica. In altri paesi prevale l’aspetto di una collaborazione lavorativa dell’ospite, mentre in altri è solo un turista.
La definizione di “agriturismo” è stata coniata, a metà degli anni sessanta. L’uso del termine rispetto ad altri similari è nato, in concomitanza con la fondazione dell’associazione Agriturist, promossa dalla Confagricoltura.
Secondo le più recenti statistiche ISTAT, in Italia le aziende agrituristiche sono 16.765, di cui 13.854 offrono alloggio con 167.087 posti letto, 7.898 ristorazione, 9.643 attività ricreative, culturali e didattiche, esse aumentano laddove l’ambiente e il paesaggio offrono una maggiore attrattiva per il turismo, e l’agricoltura, per poter sopravvivere, deve convertirsi in attività multifunzionale. Queste condizioni si verificano prevalentemente in montagna e in collina, ma anche in prossimità delle aree protette.
La vacanza negli agriturismi calabresi
Le aziende agrituristiche calabresi sono presente in tutto il territorio, dalle località vicino al mare fino a quelle di montagna, esse sono note soprattutto per i paesaggi naturalistici affascinanti e accoglienti, per le località di interesse culturale e artistico, ma in particolare perché permettono di conoscere e assaporare i prodotti enogastronomici tradizionali della Calabria.
Soggiornare in agriturismo significa entrare in contatto con le dinamiche dell’agricoltura o dell’allevamento, con la popolazione contadina, depositaria di un patrimonio di tradizioni che si perde nella notte dei tempi ed affascinante per chiunque voglia conoscerlo, assaporarne i prodotti tipici locali, muoversi e fare attività, passeggiare nelle colline circostanti, scoprire nuovi percorsi in mountain bike, oppure montare a cavallo, nei molti agriturismi dotati di maneggio, ma anche rilassarsi circondati dal silenzio della natura. Una vacanza in campagna offre una qualità e una quantità di servizi, che la ricettività tradizionale non può dare.
Tra le attività che un’azienda agrituristica può offrire, sempre in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali, ci sono:
– Soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti.
– Ospitalità in spazi aperti destinati ai turisti campeggiatori.
– Attività didattiche, culturali e ricreative nell’ambito dell’azienda, nonché escursionistiche e di equiturismo, purché tipiche dell’ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;
– Ristorazione con pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda o comunque da prodotti tipici regionali.
– Degustazione di prodotti aziendali.
La legislazione attuale
L’agriturismo fu regolato per la prima volta dalla legislazione italiana, a livello locale, nel 1973 dalla provincia autonoma di Trento; a livello statale, la prima legge-quadro per la disciplina del settore è stata emanata agli inizi degli anni Ottanta (Legge 5 dicembre 1985, n. 730). Attualmente sono vigenti una nuova legge-quadro statale (Legge 20 febbraio 2006, n. 96), che indica alle Regioni i principi generali di definizione dell’attività agrituristica, e leggi regionali che indicano alle imprese criteri e limiti per l’esercizio dell’attività stessa. Con queste regolamentazioni l’agricoltura viene sostenuta qualora siano previste forme di turismo nelle campagne al fine di migliorare il reddito degli imprenditori agricoli, favorire la permanenza nelle zone rurali, promuovere la conservazione dell’ambiente, valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni culturali delle zone rurali. Tali attività possono essere svolte dall’imprenditore e dai suoi familiari; la ricezione e l’ospitalità prevedono l’offerta di alloggio, la presenza di luoghi aperti per i campeggiatori ecc. L’attività agrituristica deve essere però complementare alle altre attività propriamente agricole, quali la coltivazione del fondo e l’allevamento di bestiame. Gli edifici utilizzati per scopi agrituristici devono essere interni al fondo, non più utilizzati per scopi specificatamente agricoli, e restaurati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali specifiche della zona in cui si trova l’azienda. Le regioni italiane hanno il compito di determinare i criteri, i limiti e la disciplina amministrativa relativi alle attività agrituristiche; le regioni stesse possono concedere incentivi agli imprenditori che decidono di cimentarsi in tali attività. Diversi enti locali, quali le comunità montane e le associazioni di comuni, compresi nelle zone d’interesse agrituristico, possono determinare degli interventi straordinari tramite appositi piani, riferiti alle attività agrituristiche.
Anche l’Unione Europea, con la nuova Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.), ha dato risalto e incentivi alle attività agrituristiche, infatti, dopo che l’agricoltura intensiva (largamente diffusa in Europa), aveva raggiunto limiti consistenti nelle produzioni in eccesso e un notevole impatto ambientale per l’uso massivo di fertilizzanti e fitofarmaci, si è voluta privilegiare e premiare un’attività svolta nel rispetto dell’ambiente e spesso a tutela delle tradizioni e degli usi agricoli, ribadendo la volontà di mantenere e sviluppare l’attività agricola nelle zone rurali marginali, dove sarebbero auspicabili la nascita e la permanenza di pluriattività in grado di integrare i redditi agricoli: la produzione di prodotti tipici, l’utilizzo oculato delle risorse ambientali, lo sfruttamento della vocazione turistica di molte zone dovrebbero frenare lo spopolamento delle aree rurali.
Di seguito la legge della Regione Calabria che regola l’esercizio dell’attività agrituristica
(clicca qui per scaricarla).
REGIONE CALABRIA
Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 14
Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica,
didattica e sociale nelle aziende agricole
CAPITOLO I – Agriturismo
Articolo 1 – Finalità
1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n. 96, «Disciplina dell’agriturismo», con i propri strumenti di programmazione, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, al fine di:
– incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro attività per l’incremento e la differenziazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle aree rurali;
– favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;
– valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica calabrese attraverso l’utilizzo delle produzioni aziendali, locali, tradizionali, tipiche e certificate;
– favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
– tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio- culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
– contribuire al riequilibrio socio- economico ed allo sviluppo dell’intero territorio rurale regionale;
– agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
– promuovere l’educazione alimentare;
– recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed architettoniche dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
– vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei facenti parte dei parchi naturali, l’insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e per il paesaggio.
Articolo 2 – Definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e connessione
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 3 marzo 2001, n. 57» e articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f,) g), l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;
c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all’azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e compresi nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all’articolo 10;
d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino» e la vendita dei prodotti;
nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
e) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’imprese e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
– attività ricreative;
– attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno- antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina;
visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici;
nonché di turismo religioso- culturale;
– attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
– attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro- faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.
3. Costituiscono attività connesse all’azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:
– attività didattiche, comprese l’organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all’interno dell’azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;
– attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l’ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualifichino a svolgere tale attività.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali.
5. L’attività agrituristica può essere realizzata in forma associata con l’utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.
Articolo 3 – Operatori agrituristici
1. Le attività agrituristiche, di cui all’art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, all’art. 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i., che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica per come previsto nel successivo art.12 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230- bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell’imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni, da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto dalla presente legge.
Articolo 4 – Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola
1. Le attività di cui all’articolo 2 devono essere esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell’esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell’azienda agricola.
2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l’esercizio dell’attività agricola e delle produzioni, nel corso dell’anno solare, è superiore al tempo necessario per l’esercizio dell’attività agrituristica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agrituristica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 e D.lgs. 99/2004.
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all’attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell’allegato A.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l’attività agricola si considera comunque prevalente, purché l’azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;
b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l’uso della cucina domestica.
Articolo 5 – Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i..
Articolo 6 – Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica
1. L’attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
a) numero di posti letto massimo 30;
b) numero di posti tenda o roulotte massimo 10;
c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge.
2. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo.
3. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica.
Articolo 7 – Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell’articolo 3 comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristici sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.
5. L’edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, compresi gli ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l’aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
6. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.
8. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
Articolo 8 – Interventi per il recupero del patrimonio edilizio
1. Ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico- sanitari relativi all’agricampeggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisionali.
Articolo 9 – Norme igienico- sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo
1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell’autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’esercizio dell’attività agrituristica nonché l’attività di macellazione con particolare riferimento a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l’uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.
Articolo 10 – Somministrazione di pasti bevande
1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 2 è rivolta:
a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta;
b) alle persone non alloggiate.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri:
a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell’azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge;
b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende agricole collocate in ambito regionale.
3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell’offerta enogastronomica, è consentito l’impiego fino al 5% di prodotti di altra provenienza.
4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a e lettera b, deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l’impresa il quale autorizza temporaneamente la continuazione dell’esercizio dell’attività.
5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.
6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche a maggioranza extraziendali purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.
Articolo 11 – Norme igienico- sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande
1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.
2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l’uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.
3. L’autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l’eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.
4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla delibera regionale n. 98 del 19 febbraio 2007.
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.
Articolo 12 – Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzato su base provinciale.
2. Le Province organizzano e curano in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell’agriturismo».
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori l’attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia perché venga vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della caccia in periodi determinati.
Articolo 13 – Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro delegati;
b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
3. La Commissione è presieduta dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente provinciale per l’agriturismo.
5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
– redazione della relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio provinciale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
– valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso;
– provvede alla tenuta dell’elenco provinciale.
5bis. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile;
b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.
5ter. Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b, anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.
6. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.
7. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.
8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.
9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.
Articolo 14 – Disciplina amministrativa
1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:
a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione:
– delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
– della capacità ricettiva;
– di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno;
– del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola;
– del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
– della misura dell’apporto di prodotti propri.
b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico- sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;
c) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 13;
d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.
1bis. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Provincia, alla Regione e all’Azienda sanitaria competente per territorio.
2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.
3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Provincia un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l’indicazione delle singole iniziative.
6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.
Articolo 15 – Obblighi degli operatori agrituristici
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;
b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;
d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione;
e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;
f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;
g) comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.
La Provincia provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale.
2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.
Articolo 16 – Programmazione agrituristica
1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:
– individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
– coordina le iniziative di promozione dell’offerta agrituristica;
– coordina le iniziative di formazione professionale.
2. I Piani Annuali Territoriali d’intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della Provincia, contiene:
– la perimetrazione delle zone d’intervento;
– le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
– le proposte d’intervento da realizzare.
4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.
Articolo 17 – Osservatorio regionale dell’agriturismo
1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto:
– dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato;
– da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;
– da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.
3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l’agriturismo.
5. L’Osservatorio, in particolare:
– cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche;
– collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
– pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria;
– formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16.
6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:
– manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo;
– iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
– pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
– attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
– promozione di itinerari agrituristici integrati;
– partecipazione a fiere, mostre e altro con stand specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
– creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina on-line con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale;
– interconnessione della banca dati con numerosi box information da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.
Articolo 18 – Albo per la tutela della qualità
1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base:
– della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
– dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
– dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell’albo vengono annotati la denominazione e l’ubicazione dell’azienda, gli estremi dell’autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l’iscrizione all’albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull’apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
5. La gestione e la tenuta dell’albo sono affidate al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo modalità e procedure che saranno definite con regolamento di attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l’attivazione di un marchio di qualità regionale identificativo delle aziende agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano l’attività sulla base del sistema delle garanzie e dei controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge.
Articolo 19 – Vigilanza
1. Le Amministrazioni provinciali con ispezioni e controlli accertano che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.
In particolare accertano:
– che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
– che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
– che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge.
2. L’esito dei controlli effettuati dalla Provincia è comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all’elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza e controllo esercitata.
CAPITOLO II – Attività Didattica
Articolo 20 – Finalità e oggetto
1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell’ambito delle attività connesse all’attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo- pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
Articolo 21 – Attività
1. L’azienda agricola deve programmare l’Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L’Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all’età dei visitatori.
3. Le aziende agricole didattiche offrono all’utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico- culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle peculiarità dell’azienda e delle persone che li vivono e vi lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base alle colture, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui l’azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse naturalistiche dell’ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a fare acquisire le conoscenze su:
a) l’importanza del lavoro agricolo;
b) il ruolo sociale e multifunzionale dell’agricoltura;
c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
e) le relazioni tra l’Agricoltura e l’Ambiente;
f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali;
g) le stagioni dell’agricoltura;
h) l’educazione alimentare;
i) l’educazione ambientale;
j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche del territorio in cui ricade l’azienda.
7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche e laboratori per permettere esperienze dirette tipo seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.
Articolo 22 – Requisiti
1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste.
2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo.
4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l’autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della presente legge.
5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l’accoglienza, l’assistenza, l’accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.
Articolo 23 – Programma regionale
1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura, di concerto con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma regionale delle fattorie didattiche.
Articolo 24 – Autorizzazioni
1.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l’azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all’attività svolta e ai servizi offerti.
2.
L’autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare o un suo coadiuvante familiare sia in possesso dell’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 22, comma 6.
Articolo 25 – Simbologia
1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura di concerto con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.
2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletica.
CAPITOLO III – Fattorie sociali
Articolo 26 – Finalità
1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio- sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;
b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l’integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) turismo sociale;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.
Articolo 27 – Soggetti
1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano apposita convenzione o protocolli d’intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti no profit che erogano servizi socio-assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l’utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.
2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell’attività agri-sociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agri-sociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.
Articolo 28 – Attività
1. Terapia e riabilitazione:
a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).
2. Inserimento lavorativo:
a) formazione che mira all’inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.
3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:
a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
b) costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.
CAPITOLO IV – Disposizioni comuni, transitorie e finali
Articolo 29 – Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente.
Articolo 30 – Norme transitorie
1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale all’esercizio di attività agrituristica, sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle norme di cui alla presente legge.
2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica dell’avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta al Comune l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31.
3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato al regolamento di attuazione di cui all’articolo 29.
Articolo 31 – Sanzioni
1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00 a euro 3.000,00 (tremila/00 l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento Agricoltura, all’Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente.
5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.
Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.